Art. 16.
(Conto speciale per l'agevolazione del
sistema delle residenze multidisciplinari).

      1. Nell'ambito del fondo istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è istituito un conto speciale per l'agevolazione del sistema delle residenze multidisciplinari, di cui all'articolo 15 della presente legge, avente ad oggetto il finanziamento dell'attività delle strutture ammesse al sistema, nonché dei soggetti che stipulano convenzioni nell'ambito del sistema stesso. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di intesa con la Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata

 

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in vigore della presente legge, sono definiti:

          a) le condizioni e i requisiti soggettivi degli operatori da ammettere al finanziamento;

          b) il limite massimo del finanziamento concedibile e i criteri di priorità nella concessione;

          c) gli obblighi posti a carico degli operatori per l'accesso al finanziamento.

      2. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del conto speciale del fondo di cui al comma 1 è definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali.
      3. Per la costituzione delle disponibilità finanziarie del conto speciale di cui al comma 1 è destinata la somma di 3.100.000 euro annui, nell'ambito delle disponibilità relative alle finalità di cui all'articolo 12, comma 3, lettere d) e e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. Si applica quanto disposto dal comma 5 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004.